DIPARTIMENTO SCUOLA EDUCAZIONE

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO parte 1

Art 1- Ammissione ai Corsi di studio:

 I requisiti di ammissione ai diversi Corsi di studio sono fissati nel rispettivo Regolamento didattico.

Il Proponente allievo può far richiesta ad un Corso tramite mail e/o  modulo scaricabile dal sito.

La proposta sottointende un colloquio preventivo e conoscitivo con approvazione ultima.

Poscia il  congruo colloquio con la direzione didattica, e voto di approvazione, il proponente riceverà una comunicazione dalla segreteria della scuola con l’esito di ammissione al corso.

A quel punto ,prima dell’ inizio della partecipazione alle lezioni , il proponente verserà alla tesoreria  dell’istituto il compenso del corso in oggetto ( mensile per i corsi accademici o a unica rata per i corsi brevi).

Art.2 Corso di Diploma Accademico di I livello

Il Corso di Diploma Accademico di I livello ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e conoscenze tecniche e artistico – culturali e di contenuti scientifici generali, nonché l’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali, e garantisce l’accesso ai corsi di studio di II livello come dettato dagli specifici regolamenti e ordinamenti di Scuola.

Per essere ammessi ad un Corso di Diploma Accademico di I livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria inferiore  o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti nel rispetto degli accordi internazionali.

Avere superato il 18° anno di età da un anno.

Art.3 – STRUTTURE DIDATTICHE e di RICERCA

 – Strutture didattiche e di ricerca Sono strutture didattiche o dipartimentali e di ricerca dell’Accademia: •  Le modalità di istituzione e funzionamento nonché gli organi, le funzioni e le competenze di tali strutture sono definiti dal presente Regolamento e dai rispettivi regolamenti interni.

Le Scuole e i Dipartimenti sono strutture di supporto all’attività didattica del singolo docente, il quale deve essere agevolato e coadiuvato dalle stesse, nel rispetto della libertà d’insegnamento.

I Corsi di studio istituiti presso le Scuola sono quelli contenuti negli allegati al presente Regolamento.

 Il funzionamento delle Scuola è disciplinato dai relativi regolamenti. Le modifiche ai regolamenti delle strutture didattiche sono deliberate, nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto, dal C.D. (Corpus Direttivo).

Organi delle strutture didattiche e di ricerca

Gli organi dell’Accademia e le rispettive competenze sono definiti dallo Statuto e dal presente Regolamento. L’Accademia si articola in una struttura didattica modulare e attiva gli organismi responsabili per il funzionamento di essa.

1 Dipartimento.

 

  1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa e di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole a esso afferenti, in cui confluiscono docentii dell’Accademia con incarico a tempo indeterminato, a tempo determinato e a contratto.
  2. I Dipartimenti sono istituiti con decreto del Direttore dell’Accademia su delibera del C.D.  Ogni dipartimento è dotato di un regolamento interno.
  3. E’ possibile l’attivazione di istituti dipartimentali e interdipartimentali tra più istituzioni se presenti sul territorio.
  4.    Ferma restando l’autonomia didattica e di ricerca dei singoli professori, il dipartimento esercita le seguenti funzioni:
  5. Promuove l’attività didattica e di ricerca nell’ambito delle scuole ad esso afferenti;
  • Concorre allo svolgimento dell’attività didattica e ai piani dell’offerta formativa nei settori artistici e culturali di competenza, secondo le indicazioni della Scuola e del C.D. e in base alle risorse disponibili;
  • Coordina la programmazione didattica e di ricerca interdisciplinare e multidisciplinare delle aree di competenza;
  • Propone, su indicazione delle Scuola, l’istituzione di Corsi di specializzazione, di Formazione alla ricerca artistica e di Perfezionamento o Master, organizzandone le relative attività e strutture didattiche;
  • Coordinandosi con le Scuola avanza al C.D. richieste di spazi, dotazioni materiali e finanziarie, per lo sviluppo e l’attuazione dei piani di ricerca;
  • A supporto delle necessità espressa dalla Scuola; articola le attività di supporto aggiuntive e integrative all’ordinaria attività didattica e di ricerca, presentandone dettagliata relazione culturale, organizzativa e finanziaria al C.D. che delibera in materia.

 Ogni docente sceglie autonomamente, nel rispetto della specificità della Scuola e dei corsi di diploma in esso ricompresi, il Dipartimento cui afferire, presentando regolare richiesta.

 La mancata afferenza da parte del docente comporta l’assegnazione d’ufficio ad opera del C.D. Sono organi del Dipartimento: Il Coordinatore di dipartimento, che rappresenta il Dipartimento . Il D.D. ( direttivo dipartimentale) con i preposti docenti.

2 Direzione didattica o C.D.

La Direzione didattica è composta da un unico presidente a vita

Alessandro Dalsala.

E dai Coordinatori dipartimentali.( consulenti)

L’ultima decisione è sempre ad onere della direzione didattica.

E l’approvazione del Presidente.

Art.3 LA SCUOLA

La Scuola ha la responsabilità del coordinamento didattico e del funzionamento dei diversi Corsi di diploma ad essa afferenti.

La scuola può comprendere uno o più Corsi di diploma in relazione a specifici contenuti, obiettivi formativi

. La Scuola propone l’attivazione e gli ordinamenti didattici di ciascun corso e li sottopongono all’approvazione del C.D.

. La Scuole è retta da un Consiglio di Scuola (Consiglio Accademico) composto da tutti i professori, a tempo indeterminato, a tempo determinato afferenti alla Scuola e a contratto.

 I Consigli di Scuola sono presieduti da un Responsabile eletto tra i professori di ruolo per un periodo di 3 anni rinnovabile una sola volta consecutivamente. L’elettorato attivo e passivo è costituito dai professori di ruolo a tempo indeterminato, dai professori a tempo determinato e dai professori a contratto.

La nomina del responsabile è ratificata dal Direttore.

 La Scuola ha facoltà di istituire Consigli di corso di  livello le cui funzioni sono disciplinate dai Regolamenti di Scuola e approvati dal Consiglio Accademico. Nel caso in cui una Scuola attivi più Corsi di diploma può essere designato un Referente di Corso scelto tra i docenti del Corso. La nomina è ratificata dal Direttore

Art.4 CONSEGUIMENTO dei DIPLOMI

 – Conseguimento del diploma accademico

 Per conseguire il diploma accademico, lo studente deve acquisire tramite presenza i crediti formativi,( lezioni e dispense) comprensivi degli insegnamenti, delle altre attività formative e della prova finale secondo quanto definito dall’Ordinamento di Corso.

– Conseguimento del diploma di II livello

 Per conseguire il diploma accademico di II livello lo studente deve acquisire , tramite presenza i crediti formativi,( lezioni e dispense)  comprensivi degli insegnamenti, delle altre attività formative e delle prove finali secondo quanto definito dall’Ordinamento di Corso.

PROVE FINALI

 

Il titolo di studio è conferito a seguito di prova/e finale/i

. Lo svolgimento delle prove finali è sempre obbligatorio.

 Le commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate con decreto del Direttore e composte da almeno tre docenti.

 Il Presidente della commissione deve essere un docente afferente alla Materia in cui il corso di diploma è ricompreso.

 Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di Scuole diverse da quelle cui sono iscritti i candidati.

 La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi.

 Alla prova finale è assegnato, dalla commissione giudicatrice, un punteggio complessivo fino ad massimo di 10 punti, che va a sommarsi alla votazione di ammissione data dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto.

 Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi. Il relatore della prova finale può assegnare fino a un massimo di quattro punti.

 Il Presidente e il terzo membro possono assegnare fino a un massimo di tre punti ciascuno.

 La lode può essere attribuita solo a fronte di ulteriori tre punti a disposizione della commissione che devono essere ricompresi all’interno del punteggio massimo attribuibile secondo quanto stabilito del presente Regolamento.

 Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre sessioni, opportunamente distribuite nell’anno accademico.

 Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.

Art.5 ORGANIZZAZIONE della DIDATTICA

Figure professionali e profili utili per l’organizzazione didattica Sono figure utili per l’organizzazione della didattica per l’offerta formativa e la ricerca dell’Accademia:

  • docenti di I fascia( maestri) a tempo determinato e indeterminato;
  • docenti di II fascia ( professori) a tempo determinato e indeterminato;
  • docenti a contratto;
  • tecnici di laboratorio;
  • tutor;
  • cultori della materia.

Art.6 MANIFESTO DEGLI STUDI

Il Manifesto degli studi è il documento annuale che comprende l’Offerta Formativa dell’Accademia.

  • Entro il 30 luglio di ogni anno il CD il D.D. e, per quanto di sua competenza, e il C.A., approvano il Manifesto annuale degli studi che comprende:
  • Il piano annuale di ciascun corso di studio;
  • Le modalità di accesso degli studenti;
  • Le modalità di immatricolazione e d’iscrizione;
  • I termini delle iscrizioni alle eventuali prove di ammissione;
  • I termini e le modalità dell’eventuale accertamento della preparazione iniziale;
  • L’ammontare dei costi per ogni corso.

 Il Manifesto annuale degli studi è pubblicato all’albo dell’Istituto e per via telematica, nonché distribuito alle strutture didattiche e al servizio orientamento e tutorato e per gli studenti che ne facciano richiesta entro il 10 settembre di ogni A.A.

Art.7 DISPENSE FORMATIVE E ACCADEMICHE (DFA)

Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell’Accademia sono organizzati sulla base di DFA, quale misura dell’impegno di apprendimento dello studente in base alla normativa vigente.

 Per DFA si intende la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall’ ordinamento didattico del corso di studio;

 I DFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con la frequenza prevista alle attività formative e con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto secondo le modalità sancite dal C.D.

 Il numero di ore corrispondenti alla Dispensa  formativa è fissato dalla normativa per ciascun corso in vigore.

 La quantità media di lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è convenzionalmente fissata DFA stabilite per corso per anno.

 L’Accademia può riconoscere come crediti le conoscenze e abilità pertinenti a specifiche discipline previste nel percorso formativo dello studente, anche se maturate in Istituti diversi dall’Accademia, se opportunamente documentate e secondo criteri predeterminati nei regolamenti didattici di Dipartimenti, Scuole o Corsi.

Art.8 ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DÌ STUDIO

 

Gli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio definiti determinano l’Offerta Formativa complessiva dell’Accademia per il corso specifico., e in particolare dettaglio:

: • la denominazione del corso di studio;

  • la scuola e il dipartimento di appartenenza;
  • gli obiettivi formativi specifici del corso di studio;
  • le specifiche in cui è eventualmente articolato il corso;
  • le eventuali regole di presentazione dei piani di studio individuali;
  • i crediti assegnati a ciascuna attività formativa o a ciascun settore disciplinare relativi a formazione di base, attività caratterizzanti, attività affini e integrative, attività scelte dagli studenti.
  • le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
  • la preparazione iniziale richiesta agli studenti;
  • ove necessario, le modalità di accertamento della preparazione iniziale degli studenti (OpenTest) che accedono ai corsi di diploma e ai corsi brevi,o ai corsi di specializzazione anche ai fini della determinazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi nel caso la verifica non risulti positiva.

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